Descrizione
Il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero prevede che il cittadino extracomunitario dimostri la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.
L’idoneità è attestata dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico.
L’attestato di idoneità abitativa è rilasciato se l’alloggio possiede i requisiti igienico-sanitari per essere usato come abitazione e individua il numero massimo di persone che lo possono occupare, sulla base della superficie dei locali e della presenza dei servizi.
Approfondimenti
L'attestato deve essere presentato quando il cittadino extracomunitario:
- sottoscrive un contratto di soggiorno per lavoro subordinato (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 35, com. 1)
- chiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 8-bis, com. 1)
- chiede un permesso di soggiorno (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 16, com. 4, let. b)
- chiede un permesso di soggiorno per familiare al seguito (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 6, com. 1, let. c)
- chiede un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 6, com. 1, let. b)
- chiede un permesso di soggiorno per coesione familiare (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 6, com. 1, let. b)
- chiede ingresso e soggiorno per cure mediche (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 44, com. 1, let. d)
- vuole dare ospitalità a uno straniero (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 7).
Indipendentemente dal nome utilizzato (si parla, infatti, indifferentemente di certificato o di attestato di idoneità abitativa), l'idoneità abitativa è un attestato di conformità tecnica resa dagli uffici tecnici comunali.
La Circolare ministeriale 17/04/2012, n. 3 ha chiarito che l'attestato di idoneità abitativa non è un certificato quindi:
- non può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 46)
- ha validità di sei mesi dalla scadenza (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 41), ma deve comunque essere rinnovato ogni volta che cambiano le caratteristiche di abitabilità o le condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio.
L'attestazione di idoneità abitativa non sostituisce la segnalazione certificata per l'agibilità.